Come ormai noto, in data 18 ottobre 2024, la Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione del Tribunale ordinario di Roma non ha convalidato i decreti di trattenimento disposti nei confronti di 12 migranti presso il centro di detenzione amministrativa di Gjader, in Albania.
I decreti di mancata convalida sono diretta conseguenza dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C‑406/22), con cui si è pronunciata sulla denominazione di “Paese di origine sicuro”.
La pronuncia, interpretando l’art. 37 della Direttiva 32/2013, ritiene necessario che il Paese ai fini della sua denominazione come “sicuro”, garantisca tale sicurezza in modo generale ed uniforme su tutta la sua superfice territoriale e, sempre in modo generale ed uniforme, «non si ricorra mai alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno»[1].
Su queste basi, i giudici del Tribunale di Roma hanno riconosciuto il diritto dei richiedenti protezione (provenienti da Egitto e Bangladesh) a riacquisire lo stato di libertà personale mediante conduzione in Italia, in quanto, il loro trattenimento trovava come unico presupposto legittimante la sussistenza del requisito di cui all’art. 28-bis, comma 2, lett. b-bis), del d.lgs. n. 25/2008– ossia la provenienza del richiedente da un paese di origine sicuro – per l’applicazione della procedura accelerata di frontiera. Requisito che, come da interpretazione offerta dalla Corte, risulta venuto meno sia per l’Egitto che per il Bangladesh.
Pronta è stata la risposta del governo.
In data 23 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge n. 158/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”. I tre articoli da cui è composto intervengono in modifica degli artt. 2 bis, 35 bis e 35 ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fonte interna che dà diretta attuazione alla cd. direttiva procedure (direttiva 2005/85/CE).
Il decreto modifica la lista dei Paesi di origine sicuri, da ora direttamente determinati dall’art. 2 bis del d.lgs. 25/2008 (quindi da fonte di rango primario), la cui elencazione viene così ristretta a: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Risultano invece rimossi dalla lista dei Paesi di origine sicuri: Camerun, Colombia e Nigeria.
Elenco che, come previsto dal nuovo comma 4 bis, dovrà essere aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge – non più con decreto ministeriale - e notificato alla Commissione europea.
Preme ricordare che l’elevazione di tale elenco a rango primario non limita in alcun modo il vincolo dei giudici ad una valutazione della normativa interna orientata al rispetto del prevalente diritto UE[2], potendo quindi disapplicare il diritto interno in contrasto con disposizioni contenute in regolamenti e decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione.
Sulla scia della pronuncia della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, sempre nell’art. 2 bis, viene lasciato il solo riferimento all’eccezione di “categorie di persone” per la designazione di un Paese di origine sicuro, eliminando, invece, l’eccezione di parti del territorio.
Il decreto interviene anche in materia processuale. In modifica dell’art 35 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vengono previsti dei termini più ristretti in materia di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Ad ultimo, intervenendo sull’art 35 ter, viene riaffermata la competenza delle Corti d’appello sulle impugnazioni dei provvedimenti in materia di immigrazione[3].
Si allega il decreto-legge qui in commento.
[1] Sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C‑406/22)
[2] G. Mentasti “Trattenimento dei richiedenti asilo in Albania: tra mancate convalide, ricorsi e decretazione d'urgenza. Una breve guida, per farsi un'idea”, in Sistema penale, 23 ottobre 2024.
[3] Per un’attenta analisi delle modifiche intervenute sul decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si rimanda alla Tabella modifiche, G. Mentasti, “Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale", in Sistema Penale, 24 ottobre 2024.