Notizia Go to the English version
16 Ottobre 2024

Automatismi sanzionatori e fermo amministrativo delle navi umanitarie: la parola alla Consulta

Con ordinanza del 10 ottobre 2024, il Tribunale ordinario di Brindisi (Sez. Civile) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2 sexies, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal d.l. 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 11, 27 e 117 della Costituzione.

Il giudice a quo evidenzia alcuni possibili profili di frizione con il quadro costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede che l’autorità amministrativa debba automaticamente applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo – oltre che la sanzione pecuniaria –, nel caso in cui il comandante o l’armatore di una nave, che stia navigando nel mare territoriale per assicurare soccorso, non rispetti le indicazioni fornite dall’autorità nazionale competente per la ricerca e il soccorso in mare.

L’ordinanza di rimessione valorizza, inter alia, le criticità che derivano dall’automatismo sanzionatorio previsto, nella misura in cui non consente all’autorità giudiziaria investita della questione di graduare l’applicazione della sanzione in ossequio ai principi di individualizzazione e proporzionalità della pena, pur a fronte della sua carica fortemente afflittiva, dovuta all’impatto che il fermo amministrativo può determinare sull’attività economica del soggetto sanzionato.

Il testo dell’ordinanza è disponibile sul sito dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.), a questo link.