Mancata convalida del trattenimento amministrativo dei migranti in Albania: guida alla lettura dei provvedimenti
La questione dei centri di trattenimento per migranti in Albania non smette di far discutere. Sin dalla predisposizione del Protocollo tra Italia e Albania, molte sono state le voci critiche che ne hanno contestato la legittimità, tanto sotto il profilo della esternalizzazione della gestione delle frontiere, tanto sotto quello della compressione dei diritti dei migranti trattenuti (in primis, il diritto di difesa). Ai già numerosi problemi del trattenimento amministrativo degli stranieri, dunque, se ne aggiungono altri.
Da qualche giorno, tuttavia, il dibattito politico, mediatico e giuridico sembra essersi spostato su un altro piano, quello della corretta individuazione delle persone da condurre in tali centri, dove saranno trattenute per il tempo necessario allo svolgimento della procedura accelerata di valutazione della loro domanda di protezione e, se necessario, all’organizzazione del loro rimpatrio.
La recente e discussa decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei primi dodici migranti condotti in tali strutture ha rivelato la complessità della questione: se il trattenimento è giustificato solo dall’applicabilità al cittadino straniero della procedura accelerata, è compito del giudice della convalida verificare se sussistono, a monte, i requisiti per l’attivazione di tale procedura e, dunque, di verificare la provenienza da un ‘paese sicuro’.
Quale sorte, dunque, per i cittadini provenienti da Paesi (come Egitto e Bangladesh) che le schede-paese redatte dal Ministero degli esteri considerano sicuri con eccezioni?
Opportunamente, la decisione dei giudici romani - che il contributo analizza - chiama in causa sul punto la pronuncia della Corte di Giustizia europea del 4 ottobre 2024, alla luce della quale, con un’interpretazione giuridicamente vincolante per il giudice italiano, possono considerarsi (veramente) ‘sicuri’ solo i Paesi per i quali non sono presenti ‘eccezioni’ sul territorio. Da qui, la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti provenienti da Egitto e Bangladesh che ha determinato il loro trasferimento in Italia.
É seguito a stretto giro il duplice intervento dell’Esecutivo: da un lato, ha emanato un decreto-legge con l’intento di ‘blindare’ (in una fonte di rango primario) l’elenco dei paesi ritenuti sicuri; dall’altro lato, il Ministero dell’interno ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Roma, chiedendo l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite.
Senza la pretesa di affrontare in maniera esaustiva tutte le questioni sottese, il contributo "Trattenimento dei richiedenti asilo in Albania: tra mancate convalide, ricorsi e decretazione d'urgenza. Una breve guida, per farsi un'idea" - pubblicato su Sistema penale il 23 ottobre 2024 - si presenta come una guida alla lettura dei burrascosi eventi che, da ormai più di una settimana, interessano il dibattito politico e giuridico.