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15 Aprile 2026

H.D. c. Italia: la Corte di Strasburgo censura il trattenimento di un MSNA e l'ineffettività del rimedio ex art. 700 c.p.c.

Segnaliamo ai nostri lettori la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 aprile 2026, con cui l'Italia è stata condannata per la detenzione di un minore straniero non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti. La pronuncia è corredata da un commento del prof. Gian Luigi Gatta pubblicato su Sistema Penale.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, H.D. c. Italia, 9 aprile 2026 · Ricorso n. 41645/23 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-249529

 La vicenda in sintesi

H.D., cittadino burkinabè nato il 1° gennaio 2006, è arrivato in Italia il 24 giugno 2023 come minore straniero non accompagnato (MSNA). Al momento dello sbarco è stato immediatamente collocato nel centro per adulti e richiedenti asilo Sant'Anna C.A.R.A. Regional Hub di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), dove è rimasto trattenuto de facto per circa cinque mesi in condizioni sovraffollate, prive di strutture adeguate ai minori e senza alcuna separazione dagli ospiti adulti. Non gli è stata mai fornita alcuna motivazione della detenzione, né in forma scritta né orale.

La Corte EDU, con sentenza del 9 aprile 2026, ha accertato le seguenti violazioni della Convenzione:

•⁠  ⁠Art. 5 §§ 1 e 2 – detenzione de facto priva di base legale e mancata informazione sulle ragioni del trattenimento;
•⁠  ⁠Art. 5 § 4 – ineffettività del rimedio interno (ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Catanzaro, la cui udienza si è tenuta solo quattro mesi dopo il deposito);
•⁠  ⁠Art. 3 – condizioni materiali e igieniche del centro, inadeguate per un minore;
•⁠  ⁠Art. 13 in combinato con l'art. 3 – assenza di un ricorso interno effettivo per le condizioni di accoglienza.

L'Italia è stata condannata al pagamento di 6.500 euro a titolo di danno non patrimoniale.

 Approfondimento

Per l'analisi giuridica della sentenza, con particolare riguardo alla qualificazione della collocazione come privazione della libertà personale, al deficit strutturale del rimedio ex art. 700 c.p.c. rispetto all'art. 5 § 4 CEDU, e all'inserimento nel filone giurisprudenziale sui MSNA trattenuti in strutture per adulti, si rinvia al commento del prof. Gian Luigi Gatta:

[→ Leggi il commento su sistemapenale.it](https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-corte-edu-condanna-litalia-per-la-detenzione-di-un-minore-non-accompagnato-in-un-centro-per-stranieri-adulti-e-per-il-ritardo-del-rimedio-ex-art-700-cpc