Contributo
09 Febbraio 2026

La Cassazione ferma l'erosione della protezione complementare: la tutela della vita privata e familiare dello straniero dopo il cd. “Decreto Cutro”

A due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 20/2023 - che ha espunto dall'art. 19 del testo unico immigrazione ogni riferimento esplicito al diritto alla vita privata e familiare come presupposto per la protezione complementare - la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha enunciato un principio di diritto che si pone quale argine costituzionale rispetto alla compressione legislativa delle garanzie fondamentali.

Pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Venezia, la Corte chiarisce che l'abrogazione dei riferimenti testuali alla vita privata e familiare riveste portata meramente formale, giacché l'intervento del legislatore ordinario non può intaccare il nucleo di tutele che promana dalle fonti costituzionali e convenzionali. In questa prospettiva, il valore sistemico della pronuncia risiede nell'affermazione secondo cui la legislazione primaria incontra un limite invalicabile nella salvaguardia della dignità della persona: il permanere del richiamo agli "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato" nell'art. 5, comma 6, del testo unico costituisce, secondo la Cassazione, clausola sufficiente a garantire l'operatività dell'art. 8 CEDU e dei principi costituzionali.

Così argomentando, la Corte rivendica la permanenza del sindacato giurisdizionale sul bilanciamento tra le prerogative sovrane dello Stato in materia di controllo dei flussi migratori e i diritti fondamentali della persona, confermando la continuità con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU. n. 24413/2021).

Il valore sistemico della sentenza si coglie, in definitiva, nella riaffermazione che la protezione complementare costituisce un istituto radicato nel diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., e come tale resta impermeabile agli interventi del legislatore ordinario che non possono alterarne il nucleo essenziale di garanzie.

La sentenza della Cassazione 29593/2025 in breve

La pronuncia origina da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Venezia, che ha investito la Corte di Cassazione della questione interpretativa concernente la persistenza della tutela della vita privata e familiare nell'ambito della protezione complementare a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro). L'intervento normativo aveva infatti espunto dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 ogni riferimento espresso al diritto al rispetto della vita privata e familiare quale presupposto per il riconoscimento della protezione speciale.

La Corte ha enunciato il principio secondo cui l'abrogazione dei riferimenti testuali riveste portata meramente formale, non potendo l'intervento del legislatore ordinario comprimere il nucleo di tutele che promana dalle fonti di rango costituzionale e convenzionale. La salvaguardia della vita privata e familiare continua, infatti, ad operare per il tramite della clausola generale contenuta nell'art. 5, comma 6, del testo unico immigrazione, che impone il rispetto degli "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". Tale disposizione, espressamente richiamata dall'art. 19, comma 1.1., costituisce norma di rinvio idonea a garantire l'efficacia diretta dell'art. 8 CEDU - nella sua interpretazione consolidata dalla giurisprudenza di Strasburgo - nonché dei parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 10, comma 3, Cost.

Il Collegio ha precisato che la protezione complementare può essere accordata allorché il cittadino straniero abbia realizzato sul territorio nazionale un radicamento tale da far ritenere che il provvedimento espulsivo costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nei suoi diritti fondamentali. L'accertamento richiede una valutazione individualizzata che prenda in considerazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari in Italia, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, l'inserimento nel tessuto sociale, il livello di integrazione lavorativa conseguito e il rispetto delle regole della collettività. In questo quadro, la Corte ha chiarito che non assume valenza preclusiva la circostanza che il radicamento si sia consolidato durante la pendenza del procedimento amministrativo di esame della domanda di protezione internazionale.

Il giudizio deve però articolarsi secondo il principio di proporzionalità, operando il necessario bilanciamento tra le ragioni di tutela della persona e le legittime prerogative sovrane dello Stato in materia di controllo dei flussi migratori, ordine pubblico e sicurezza nazionale. I parametri valutativi da applicare sono quelli elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e fatti propri dall'arresto delle Sezioni Unite n. 24413/2021, con cui la presente pronuncia assicura continuità ermeneutica.

Il valore sistemico della sentenza risiede nella qualificazione della protezione complementare quale declinazione attuativa del diritto di asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., la cui configurazione normativa risulta pertanto sottratta alla discrezionalità del legislatore ordinario nella misura in cui questi intenda comprimerne il nucleo essenziale di garanzie presidiato dalle fonti sovraordinate.

Per il testo integrale della sentenza clicca il seguente link:

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/29593_11_2025_civ_oscuramento_noindex.pdf