Schema di capitolato d'appalto per la gestione e il funzionamento dei CPR e tutela della salute
Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 7839/2025, Pres. De Nictolis, est. Prossomariti
Segnaliamo ai lettori una sentenza pubblicata in data 7 ottobre 2025 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato (in sede giurisdizionale) ha annullato il Decreto del Ministro dell’Interno del 4 marzo 2024, il quale approvava lo schema di capitolato d’appalto per la gestione e il funzionamento dei CPR, nelle parti relative all’Assistenza sanitaria e spese mediche (art. 2 lett. c, integrato dall’allegato 5 bis) e al Personale medico (art. 5 integrato dall’allegato A “Tabella personale”), con particolare riferimento alle previsioni a tutela delle persone trattenute con vulnerabilità psichiatrica o sottoposte a trattamento farmacologico.
La pronuncia ha infatti rilevato un difetto di istruttoria nel procedimento di adozione dello schema di capitolato, censurando il mancato coinvolgimento del Ministero della Salute e del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel procedimento di adozione della normativa, il cui contributo conoscitivo in materia di tutela della salute dei trattenuti appare imprescindibile.
Il Consiglio di Stato ha affermato come “la necessità di un’istruttoria particolarmente approfondita [sia] resa ancor più ineludibile a causa della lacuna nella normativa primaria accertata dalla Corte costituzionale. Il vulnus alla riserva di legge imposta dall’art. 13 Cost. deve essere, almeno in parte, colmato dalla partecipazione dei soggetti istituzionalmente deputati alla tutela della salute e, in generale, alla tutela dei soggetti in condizione di detenzione. Nelle more dell’indispensabile intervento del legislatore, le Amministrazioni competenti sono chiamate ad un attento esame della situazione fattuale nei Centri, affinché la riformulazione delle disposizioni impugnate del capitolato possa tener conto di ogni elemento rilevante, nella prospettiva di garantire livelli di assistenza socio-sanitaria in linea con le previsioni costituzionali e sovranazionali.”
La pronuncia conclude osservando come “sebbene non vi sia un obbligo di riprodurre nei centri per stranieri i medesimi istituti che caratterizzano la sanità penitenziaria, questi ultimi possono essere presi come riferimento quando permettono di innalzare gli standard dell’assistenza sanitaria e psicologica. La cogenza di quanto previsto dall’ordinamento penitenziario è stata esclusa, dalla Consulta (n.d.r. sentenza n. 96/2025), per evitare di attribuire connotazioni sanzionatorie alla permanenza nei CPR. Al contrario non vi è, ovviamente, alcun ostacolo ad adottare soluzioni migliorative rispetto a quelle esistenti e, anzi, sotto tale profilo, il raffronto con quanto avviene nelle strutture carcerarie potrà essere un utile elemento per valutare la sufficienza della tutela garantita ai soggetti trattenuti, ferma restando la possibilità di tener conto delle peculiarità dei CPR, adottando soluzioni ad hoc ragionevoli e motivate.”
In allegato può leggersi il testo della pronuncia.


