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18 Febbraio 2026

Certificazioni di inidoneità sanitaria alla vita in comunità ristretta: il caso di Ravenna riapre il dibattito sulla tutela della salute nei C.P.R.

Nei giorni scorsi, l’ASGI ha diffuso l’appello “La cura non è un reato” in relazione alla vicenda che ha interessato il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, dove sono state effettuate delle perquisizioni ed è stata aperta un’indagine nei confronti di alcuni medici che avevano rilasciato delle certificazioni di inidoneità (sanitaria) al trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.). Gli accertamenti sull’operato dei professionisti sono tuttora in corso e sarà l’autorità giudiziaria a chiarire eventuali profili di responsabilità; al di là dell’esito del procedimento, tuttavia, la vicenda richiama l’attenzione sul tema della tutela della salute dei migranti trattenuti in un Centro per la Permanenza e il Rimpatrio, in attesa che il provvedimento di espulsione pronunciato nei loro confronti venga eseguito.

La tutela del diritto alla salute del migrante trattenuto ex art. 14 T.U.I. è affidata, essenzialmente, alla previsione di un meccanismo volto a sottrarre alla misura del trattenimento gli individui affetti da particolari condizioni di vulnerabilità o gravi patologie. La normativa di riferimento prevede, infatti, che l’ingresso in un C.P.R. possa avvenire soltanto a seguito di un accertamento sanitario volto a valutare l’idoneità psico-fisica del migrante alla permanenza in una comunità ristretta.

In questo quadro, la vicenda di Ravenna riporta al centro il ruolo dei sanitari nella procedura di accertamento: il certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta non è un atto meramente formale, ma costituisce il presupposto per la convalida del trattenimento. Sono, quindi, i medici, attraverso il rilascio del certificato, a rendere possibile – o a impedire – l’ingresso in un C.P.R. Il loro giudizio clinico costituisce perciò un passaggio decisivo nel bilanciamento tra le esigenze connesse all’esecuzione del provvedimento di espulsione e quelle connaturate alla tutela del diritto fondamentale sancito dall’art. 32 Cost.  

A questi profili è dedicata una ricerca condotta in seno alla nostra Clinica legale, i cui risultati sono raccolti in un paper pubblicato sulla Rivista Italiana di Medicina Legale[1], nel quale abbiamo ricostruito il sistema che disciplina l’idoneità sanitaria al trattenimento, evidenziandone le criticità strutturali. I risultati della nostra indagine hanno mostrato, infatti, la lacunosità della disciplina vigente in materia, articolata su più livelli (legge, direttive ministeriali, atti di recepimento locali), e i suoi numerosi problemi applicativi. La normativa primaria è estremamente essenziale e demanda gran parte della regolazione a fonti secondarie e atti di recepimento da adottare a livello locale, con conseguenti problemi di coerenza e uniformità. La disciplina risulta, quindi, frammentata e non assistita da adeguate garanzie procedurali (ad esempio, in tema di indipendenza della valutazione clinica e condizioni di svolgimento delle visite).

Le interviste agli operatori sanitari preposti alle visite di idoneità hanno, inoltre, evidenziato difficoltà concrete nello svolgimento degli accertamenti: tempi spesso ridotti, limitato ricorso ad approfondimenti clinico-specialistici e scarsa conoscenza delle condizioni effettive dei Centri di destinazione. In questo scenario, il lavoro dei medici appare particolarmente complesso, sia sotto il profilo tecnico, che sul versante etico, poiché – almeno a parere di alcuni operatori – l’attestazione di idoneità sanitaria alla vita in comunità ristretta può entrare in tensione con i principi deontologici della professione medica, dal momento che il C.P.R. è considerato un luogo potenzialmente patogeno anche per una persona sana. A ciò si aggiunge la preoccupazione dei medici per la salute del migrante dichiarato inidoneo al trattenimento, a cui difficilmente viene garantito un adeguato percorso di cura in assenza di un’effettiva presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali.

Il tema è estremamente sensibile e questo recente caso di cronaca lo dimostra con evidenza. Non a caso, anche la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri) è intervenuta sottolineando la distinzione tra le competenze in materia di sicurezza, attribuite alle forze dell’ordine, e la responsabilità dei medici nella cura e nella valutazione clinica delle persone, che impone loro di tutelare e curare ciascun individuo, senza distinzioni[2].

Proprio per questo riteniamo necessario un intervento che renda la normativa più chiara, coerente e sistematica, capace di valorizzare e recepire le buone pratiche già emerse nella prassi e di garantire ai professionisti coinvolti condizioni operative adeguate e certe, senza trasferire sul singolo professionista problematiche che dovrebbero essere affrontate a livello strutturale e organizzativo. Appare, perciò, opportuno avviare un percorso di revisione complessiva della disciplina del trattenimento, alla luce delle garanzie costituzionali e delle criticità applicative emerse. In questa prospettiva, occorrerebbe promuovere un confronto multidisciplinare, che coinvolga giuristi, medici, istituzioni e società civile, con l’obiettivo di assicurare l’effettiva tutela della salute delle persone migranti, salvaguardando anche l’esercizio della professione medica, in un ambito particolarmente delicato, nel quale sono in gioco responsabilità professionali di rilievo e scelte cliniche destinate ad avere rilevanti conseguenze giuridiche.

 

[1] C. Pagella, M. Falcone, Tutela della salute nei Centri per la Permanenza e il Rimpatrio e accertamento dell’idoneità sanitaria alla vita in comunità ristretta: un’indagine multilivello, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2024, 3-4.

[2] Sono queste le parole di Filippo Anelli, Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri. La versione integrale del comunicato può leggersi qui.