Trattenimento del richiedente protezione internazionale in CPR: la Cassazione valorizza il sindacato del giudice del trattenimento a garanzia dell’effettività della tutela della libertà personale
Cass., Sez. I pen., sent. 27 febbraio 2026 (dep. 3 marzo 2026), n. 8261, Pres. De Marzo, rel. Natalini
Segnaliamo ai lettori una recente pronuncia della Corte di cassazione in tema di trattenimento del richiedente protezione internazionale in CPR.
La vicenda riguarda il trattenimento di un cittadino egiziano, in Italia da più di vent’anni, imam di una moschea di Torino, raggiunto da un provvedimento di espulsione ministeriale per motivi di sicurezza nazionale nel novembre 2025, a seguito di alcune dichiarazioni rese in occasione di una manifestazione pubblica e in considerazione del suo ruolo quale asserito artefice di un percorso di radicalizzazione religiosa connotata da una visione antisemita. Il soggetto – cui veniva contestualmente revocato il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo – in sede di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera formalizzava istanza di protezione internazionale; pertanto, veniva emesso successivo decreto di trattenimento presso un CPR.
Il trattenimento veniva inizialmente convalidato dalla Corte d’Appello, che tuttavia, in sede di riesame, disponeva la cessazione del trattenimento, escludendo che vi fossero elementi concreti per ritenere sussistente la situazione di pericolosità in capo al soggetto.
La Cassazione – nel rigettare il ricorso e dunque nel confermare la decisione della Corte d’Appello – si sofferma in maniera approfondita sul sindacato che compete al giudice del trattenimento quale garante della libertà personale dell’individuo.
Nello specifico, l’autorità giurisdizionale, pronunciandosi sulla legittimità del trattenimento, è chiamata a una verifica accurata della sussistenza dei presupposti che giustificano l’adozione della misura restrittiva della libertà personale: infatti, solo a fronte di una valutazione di persistente pericolosità sociale in capo al soggetto la misura del trattenimento potrà essere convalidata e mantenuta. Pertanto, la Cassazione sottolinea l’importanza di un attento bilanciamento degli interessi in gioco, dedicando ampio spazio al giudizio di proporzionalità quale canone interpretativo fondamentale ai fini del vaglio di adeguatezza della misura, potendosi ricorrere alla privazione della libertà personale solo quando tutte le misure meno afflittive risultino inadeguate a soddisfare le esigenze di tutela del caso concreto. E tale valutazione non può che essere rimessa all’autorità giudiziaria, nell’ottica di un necessario controllo (sostanziale) di ogni atto che si sostanzia in un’ingerenza dello Stato nell’esercizio di diritti fondamentali, primo su tutti la libertà personale quale diritto inviolabile di qualsiasi individuo.
Per un commento alla pronuncia si rinvia al contributo pubblicato su Sistema penale: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/pasini-trattenimento-del-richiedente-protezione-internazionale-in-cpr-la-cassazione-valorizza-il-sindacato-del-giudice-del-trattenimento-a-garanzia-delleffettivita-della-tutela-della-liberta-personale


