Tutela della salute nei C.P.R. e indipendenza dei medici: brevi riflessioni a partire dal caso di Ravenna
Le indagini della Procura di Ravenna sulle certificazioni di inidoneità al trattenimento offrono l’occasione per interrogarsi nuovamente sulla tutela della salute nei Centri per la Permanenza e il Rimpatrio, alla luce delle criticità della disciplina vigente e delle condizioni in cui i medici sono chiamati a operare.
Il diritto alla salute, che l’art. 32 della Costituzione attribuisce all’individuo e riconosce come interesse della collettività, nel caso del migrante irregolarmente soggiornante in Italia si declina nel diritto a non fare ingresso e a non permanere in un C.P.R. qualora le condizioni di salute e/o vulnerabilità non lo consentano. Per assicurare il rispetto del diritto alla salute così inteso, l’art. 14, c. 2, del T.U.I. e l’art. 3 della Direttiva emanata il 19 maggio 2022 dalla Ministra Luciana Lamorgese prevedono che l’ingresso in C.P.R. possa avvenire soltanto a seguito di un accertamento sanitariovolto a verificare a) l’assenza di malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, di disturbi psichiatrici, di patologie acute o cronico degenerative o di altre patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso o la permanenza dello straniero nella struttura; b) l’inesistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con la vita in comunità ristretta. Con riferimento alla nozione di vulnerabilità, la Direttiva fa rinvio alla disciplina dettata per i richiedenti asilo dall’art. 17, c. 1, del d.lgs. del 18 agosto 2015, n. 142, che annovera tra i soggetti vulnerabili i minori, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime di tratta, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, nonché le vittime di mutilazioni genitali. L’accertamento sanitario prescritto è disposto dal Questore e, di norma, demandato a un medico dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o di altra azienda ospedaliera sita sul medesimo territorio in cui si trova il Centro, con cui la Prefettura stipula un protocollo d’intesa. Di fatto, le visite finalizzate all’accertamento della compatibilità delle condizioni di salute e vulnerabilità con l’ingresso e la permanenza in C.P.R. sono disciplinate sulla base di accordi tra le istituzioni locali, e in particolare Prefettura e Questura, e le aziende ospedaliere. Nel caso in cui accerti che il paziente è compatibile con l’ingresso e la permanenza presso il Centro designato a “ospitarlo”, il medico competente rilascia un certificato d’idoneità alla vita presso una comunità ristretta, che si pone quale condizione per la convalida del trattenimento disposto dall’Autorità Giudiziaria. In caso contrario, il sanitario attesta la non idoneità al trattenimento. A seguito di ciò, il giudice può disporre solo misure che non comportino la privazione della libertà personale, come la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora o di presentazione periodica agli uffici di polizia.
Recentemente, le autrici di questo breve contributo hanno svolto un’indagine sulla normativa dedicata all’accertamento dell’idoneità sanitaria al trattenimento (T.U.I., Direttiva della Ministra Lamorgese, accordi stipulati fra Prefettura-Questura-A.S.L. sul territorio lombardo), per vagliarne la completezza e l’adeguatezza. Il lavoro di ricerca ha anche tentato, attraverso il confronto con alcuni professionisti sanitari impegnati “sul campo”, di comprendere come le visite prodromiche all’ingresso in C.P.R. vengono concretamente svolte. L’esito dell’analisi è confluito nel paper Tutela della salute nei centri per la permanenza e il rimpatrio e accertamento dell’idoneità sanitaria alla vita in comunità ristretta: un’indagine multilivello, pubblicato sulla Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, fasc. 3-4/2024, a cui rinviamo anche per la bibliografia di riferimento. Esso si rivela sconfortante. La disciplina legale risulta inidonea a scongiurare che persone affette da patologie o vulnerabili facciano ingresso nei Centri. Per esempio, è consentito, in alcuni casi, che le visite vengano effettuate da medici che non conoscono le condizioni dell’istituto in cui il migrante verrà condotto, mentre la certificazione di idoneità dovrebbe essere rilasciata considerando le caratteristiche del luogo detentivo e i servizi sanitari che esso è in grado di assicurare; è prevista la presenza delle Forze dell’Ordine all’atto della visita e non è contemplata la possibilità di avvalersi di un mediatore culturale, il che rischia di pregiudicare l’indipendenza e l’imparzialità del giudizio clinico, ma anche di ostacolare il dialogo tra medico e paziente. Anche la prassi mostra diverse criticità. Tra le varie: tutti i professionisti sanitari con cui siamo entrate in contatto lamentavano l’estrema brevità delle visite, l’impossibilità di disporre accertamenti specialistici, la presenza degli agenti di polizia, l’indisponibilità di informazioni circa le caratteristiche dei Centri di destinazione. Tutto quanto descritto si traduce in un accertamento delle condizioni di salute e vulnerabilità lacunoso. Il filtro d’ingresso nei C.P.R. si rivela, quindi, non sufficientemente selettivo: e, infatti, la cronaca attesta la presenza dei Centri di persone estremamente fragili tanto dal punto di vista psico-fisico quanto da quello emotivo, che non di rado si rendono autrici di gesti di autolesionismo, con esiti anche tragici.
Nel contesto descritto, alcuni medici hanno scelto di attestare la non idoneità del migrante al trattenimento. Nei loro confronti la Procura di Ravenna ha di recente avviato un’indagine, di cui si ha, per ora, notizia solo attraverso la cronaca. Il 12 febbraio 2026 è stata svolta una perquisizione nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Ravenna e otto infettivologi ivi in servizio sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di interruzione di pubblico servizio e falso ideologico, per aver attestato (ad avviso degli inquirenti, falsamente) l’insussistenza delle condizioni cliniche per fare ingresso nel C.P.R. Il 14 marzo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna ha disposto, in via cautelare, l'interdizione dalla professione medica per 10 mesi per tre degli indagati e, per gli altri cinque, il divieto di occuparsi dei certificati per l’idoneità al trattenimento per 10 mesi. A proposito di questo “primo atto” del procedimento avviato, si veda, su questo sito, Certificazioni di inidoneità sanitaria alla vita in comunità ristretta: il caso di Ravenna riapre il dibattito sulla tutela della salute nei CPR. Nella notte del 16 settembre scorso, la Procura ha compiuto un passo ulteriore, disponendo perquisizioni domiciliari, sequestri di cellulari e computer a carico di altri 23 medici e mediche operanti, stavolta, su tutto il territorio nazionale. Al momento, risulta indagato un unico professionista sanitario. L’accusa mossa a suo carico è per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso ideologico consistenti nella redazione di certificati di inidoneità all’ingresso nei C.P.R., che secondo, appunto, la linea accusatoria, sarebbero stati falsi. A proposito degli ultimi sviluppi dell’indagine, si può visionare il sito di ASGI.
Al di là dell’esito del procedimento, su cui non ci compete esprimere pronostici, la vicenda è interessante in quanto richiama gli attori del diritto penale alla necessità di operare un bilanciamento tra contrapposte esigenze: segnatamente, la tutela dell’ordine pubblico e la salvaguardia dei confini nazionali, da un lato, e, dall’altro, la protezione della salute e del benessere di ogni persona, di qualsiasi etnia e nazionalità, cui un ordinamento democratico e una società civile non possono rinunciare. La garanzia del diritto riconosciuto a tutti dall’art. 32 della Costituzione è rimessa, in prima battuta, agli operatori sanitari, che operano nel rispetto del Codice di deontologia medica, senza discriminazioni e assicurando la protezione delle persone che si trovino in condizioni di vulnerabilità o di fragilità psicofisica, sociale o civile, soprattutto quando l’ambiente in cui vivono non sia idoneo a tutelarne la salute, la dignità e la qualità della vita. È quanto stabilisce l’art. 32 del Codice di deontologia medica, che viene pure evocato da un numero significativo di operatori sanitari per evidenziare i rischi comunque connessi al trattenimento nei C.P.R., in ragione delle condizioni di detenzione particolarmente gravose che caratterizzano questi luoghi, al punto da renderli – quantomeno a parere di alcuni – patogeni anche per persone inizialmente sane.
Proprio la delicatezza di queste valutazioni rende essenziale salvaguardare l’autonomia di giudizio degli operatori sanitari, tanto più in grado di espletare la loro delicata e preziosa funzione sociale quanto più si sentono indipendenti e sereni nel loro operare quotidiano. In attesa degli esiti delle indagini, resta l’urgenza di ripensare una disciplina che, nella complessità del rapporto tra sicurezza e tutela dei diritti, assicuri un’effettiva protezione delle persone più vulnerabili.


