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21 Aprile 2026

Compensi agli avvocati per il rimpatrio volontario e limiti al gratuito patrocinio: un cortocircuito nel decreto-legge n. 23/2026

Il decreto-legge n. 23/2026, nel testo emendato dal Senato, introduce due disposizioni destinate a incidere profondamente sul diritto di difesa degli stranieri destinatari di provvedimenti espulsivi. L'art. 30-bis, inserito in sede di conversione, prevede un compenso — pari al contributo economico per le prime esigenze, attualmente circa 615 euro — a favore dell'avvocato che abbia assistito il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, erogato tuttavia soltanto ad esito della partenza effettiva. La corresponsione, con fondi statali, è affidata al Consiglio Nazionale Forense.

Tale previsione si innesta su un contesto già profondamente alterato dall'art. 29, comma 3 del medesimo decreto, che ha abrogato l'art. 142 del testo unico sulle spese di giustizia, il quale garantiva l'accesso al patrocinio a spese dello Stato — indipendentemente dai limiti reddituali ordinari — nei giudizi avverso i provvedimenti di espulsione. Il risultato è un cortocircuito normativo di immediata evidenza: da un lato si restringe l'accesso alla difesa tecnica nel procedimento impugnatorio, rendendo di fatto più arduo per lo straniero contestare l'espulsione; dall'altro si remunera l'avvocato non già per la qualità dell'assistenza prestata, ma per l'esito amministrativo conseguito — il rimpatrio —, in una logica estranea, se non opposta, a quella della funzione difensiva.

Le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense — che ha dichiarato di non essere stato previamente consultato — e dall'Unione delle Camere Penali Italiane colgono nel segno: ancorare il compenso del difensore al risultato gradito all'amministrazione significa alterare strutturalmente il rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, riducendo la funzione difensiva a strumento delle politiche di rimpatrio e minando, in radice, l'effettività della tutela giurisdizionale dello straniero.