Particolare tenuità del fatto e reati di disobbedienza nel diritto dell’immigrazione
note a margine delle sentenze del 24 febbraio 2026 n. 127/2026 del Tribunale di Bergamo e n. 959/2026 del Tribunale di Bari
Le due sentenze in commento, la prima pronunciata dal Tribunale di Bergamo e la seconda dal Tribunale di Bari, affrontano, seppur in contesti fattuali differenti, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. con riferimento al reato previsto dall'art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998, valorizzando un approccio interpretativo incentrato sulla dimensione concreta della condotta e superando una valutazione meramente formale della violazione.
Nel caso bergamasco, l’imputato – cittadino albanese destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano nell’ottobre 2024 – era rientrato nel territorio nazionale per ricongiungersi al coniuge regolarmente soggiornante, presentando contestualmente istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare. La condotta si era concretizzata nel mero rientro in violazione del divieto, in assenza di profili di violenza, di pericolo concreto per la collettività o di ulteriori illeciti, senza determinare conseguenze ulteriori rispetto alla violazione formale del provvedimento amministrativo. La giovane età dell’imputato e l’assenza di precedenti penali hanno deposto a favore della non abitualità del comportamento, non emergendo indici di propensione alla reiterazione né pregresse violazioni della normativa sull’immigrazione. Il Tribunale ha pertanto pronunciato sentenza di assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p.
Il caso barese presenta un profilo soggettivo ben più complesso: l’imputato – cittadino albanese gravato da precedenti penali e destinatario di un divieto di reingresso settennale emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022 – aveva lasciato il territorio nazionale il 23 dicembre 2024, a conclusione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per poi farvi rientro clandestinamente, mosso dall’esigenza di ricongiungersi con padre, fratello e nipoti residenti a Bari.
Decisiva, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, la circostanza che l’imputato si fosse presentato spontaneamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura, assistito dal proprio difensore di fiducia, al solo scopo di avviare la procedura di regolarizzazione della propria posizione: contesto nel quale veniva tratto in arresto.
Ciò nonostante, il Giudice Monocratico del Tribunale di Bari ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) e richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (Cassazione SS.UU. 4/2016) che ammette in astratto la compatibilità della causa di non punibilità con i reati di disobbedienza, caratterizzati da una logica politico-criminale di «tutto o nulla» in cui rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione. Fondamentale, in questa prospettiva, la distinzione tra «indici requisiti» – modalità della condotta ed esiguità del danno – e «indici criterio» – tenuità dell’offesa e non abitualità – da applicarsi al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta.
È proprio sul piano degli indici concreti che le due pronunce convergono, pur partendo da premesse soggettive assai diverse. In entrambi i casi, la motivazione del rientro era riconducibile a ragioni familiari documentate; la condotta successiva al reato era univocamente orientata alla regolarizzazione della posizione giuridica attraverso i canali amministrativi ufficiali; gli imputati si erano esposti volontariamente all’autorità, circostanza che il Tribunale di Bari legge come sintomatica di una scarsa intensità dell’elemento volitivo e di un pericolo obiettivamente contenuto per il bene giuridico tutelato. Quanto alla non abitualità, la sentenza barese compie un passaggio metodologicamente rigoroso: i precedenti penali non possono operare come automatico elemento ostativo, dovendo la valutazione essere condotta sulle peculiari circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa offensività della condotta e l'assenza di indici di pericolosità sociale stabile.
Il valore sistematico delle due pronunce si coglie nella fermezza con cui entrambi i Tribunali rifiutano di applicare meccanicamente la norma incriminatrice in presenza di circostanze che svuotano il fatto della sua carica offensiva. La ratio punitiva dell'art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998 presuppone una condotta connotata da sfida deliberata all'ordine pubblico: là dove questa condizione viene meno nella sua sostanza – perché l’autore rientra per ragioni familiari e si adopera per regolarizzarsi – la causa di non punibilità non è una concessione alla clemenza, ma il presidio di una risposta penale proporzionata al concreto disvalore del fatto. La sentenza di Bergamo lo dimostra in un contesto soggettivamente favorevole; quella di Bari lo afferma in un contesto difficile, e per questo il suo contributo alla prassi applicativa è destinato a durare.


