Permesso di soggiorno e reati ostativi: il Consiglio di Stato tra presunzione legale di pericolosità e bilanciamento in concreto
Si segnala una sentenza del Consiglio di Stato con cui è stato respinto l’appello proposto da un cittadino albanese avverso la decisione del TAR Lombardia, che aveva confermato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.
Nel caso di specie, lo straniero era stato condannato per reati di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia, dunque reati ‘ostativi’ al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 t.u. immigrazione. Respinta la richiesta di rinnovo da parte del Tar, la difesa ricorreva ritenendo che la decisione fosse stata assunta senza effettuare una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che le condanne per reati espressamente qualificati dal legislatore come ostativi – tra cui quelli indicati dall’art. 380 c.p.p. – costituiscono presunzioni legali di pericolosità sociale. Tali presunzioni comportano l’automatica preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l’Amministrazione debba effettuare una valutazione discrezionale in concreto.
Benché tale affermazione sembrerebbe implicare il carattere assoluto della presunzione di pericolosità contenuta nella disciplina legislativa, e dunque un automatismo preclusivo in presenza di reati ostativi, il Consiglio di Stato prosegue nella motivazione considerando come nel caso concreto i legami familiari non possano essere ragionevolmente presi in considerazione per escludere la pericolosità dello straniero, dal momento che la condanna aveva ad oggetto proprio condotte violente nei confronti di componenti della famiglia.
Al di là del merito della questione, ciò che ci sembra significativo rilevare è che con questo passaggio il Consiglio di Stato riconosce implicitamente che la presunzione legale relativa ai requisiti per l’ingresso sul territorio subisce una mitigazione laddove si debba valutare il rinnovo del permesso di soggiorno. La norma che, pur senza essere menzionata, è stata applicata nel caso di specie è infatti l’art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1998, secondo cui “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Dalla lettura della disciplina si evince dunque che la presunzione di pericolosità non può qualificarsi come assoluta in senso stretto, poiché la disposizione citata individua taluni indici che consentono una valutazione della pericolosità in concreto. Ne deriva che anche nell’ambito di una disciplina improntata a criteri di automatismo, permane un margine, seppur attenuato, di apprezzamento discrezionale, che deve esplicarsi attraverso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e le circostanze individuali del caso concreto, in coerenza con il principio di proporzionalità.
La sentenza riveste interesse anche sotto un altro profilo, ossia nel passaggio in cui si pronuncia sulla natura giuridicadella revoca (o diniego di rinnovo) del titolo di soggiorno derivante dalle condanne penali, escludendone la natura di sanzione penale.
Ferma la natura amministrativa di questa misura, ci pare che la conclusione circa il carattere non sanzionatorio della misura meriterebbe una più approfondita riflessione. Resta in ogni caso fermo – come più volte la Corte costituzionale ha affermato proprio in relazione a questo automatismo preclusivo – la necessaria sottoposizione al principio di proporzionalità. Quest’ultimo, infatti, si configura come criterio di carattere generale e trasversale dell’ordinamento, applicabile a tutte le misure incidenti sulle posizioni soggettive del destinatario, indipendentemente dalla loro natura sanzionatoria o meno.
Ne discende l’obbligo per il legislatore, in primis, e per il giudice poi, laddove come nel caso dell’art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1986, la presunzione di pericolosità non sia assoluta di procedere a un bilanciamento in concreto tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza e gli interessi privati coinvolti, valutando l’adeguatezza, la necessarietà e la proporzionalità in senso stretto della misura adottata.


